Tribunale del Popolo Veneto

art. 2 L.n.340/1971 L.n.881/1977



Sentenza n°1 del 03/12/2005

(pubblicata il 13/12/2005)


nella causa fra

DE PIERI GABRIELE
VIA RONCHI N.62 35010
LOREGGIA – PD

e

FRASSON GIUSEPPE
192, V. CASTELLANA 31033
CASTELFRANCO VENETO TREVILLE TV - Tel. 0423472657

C/o Comando Polizia Municipale di Piombino Dese (PD)


emanata dalla giuria popolare che ha sentenziato:


Cadoneghe (PD) lì 03/12/2005


Noi riteniamo nullo il procedimento del Tribunale di Padova in quanto emesso dalla Repubblica Italiana in nome del Popolo italiano.


Non luogo a procede in quanto il ricorrente [De Pieri] no ha opposto resistenza ad alcun pubblico ufficiale riconosciuto dal popolo veneto in territorio veneto perché il suddetto si riconosce appartenente al popolo veneto.

In nome del Popolo veneto

Giudice Popolare

(segue 3 Firme)


Chi ha diritto può presentare ricorso contro la sentenza entro il 05/01/2006 (mancando urgenze, 15 giorni lavorativi). Il procedimento e la sentenza fa giurisprudenza del popolo veneto.


Quale garante del buon andamento e serenità.

Il Presidente del Tribunale

Loris Palmerini





le leggi venete non possono essere derogate o non applicate da alcuna istituzione o persona italiana nel territorio interessato poiché tale deroga sarebbe una violazione dei diritti umani protetti dall'art.2 Costituzione e di fatto sarebbe la eversione della Costituzione Italiana e costituirebbe atto di guerra dello Stato Italiano a danni delle sovrane istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto e per lo Stato Italiano hanno il valore di legge della Repubblica Italiana e derogano tutte le sue norme.

Rossi 73 – 35030 Rubano – PD www.repubblica.org/tribunale/veneto/ - Tel. 049 8979892 – Fax. 02 700445479