Tribunale del Popolo Veneto
Decreto del presidente
considerando che ai sensi dell'articolo 2 della della legge Costituzionale n.340 del 1971 il popolo veneto è riconosciuto e ha diritto di autogoverno ove esso è presente;
considerando che il sedicente "autogoverno veneto" dichiarato in Borgoricco di Padova il 27 luglio 1999 è anche il "Governo del Popolo Veneto" autodeterminato ai sensi dei patti internazionali recepiti dalla L.n.881 del 1977;
considerando che per legge italiana e naturale il Governo del Popolo Veneto ha sovranità politica ed amministrativa sul territorio italiano della ex Veneta Repubblica Serenissima e su tale territorio la potestà politica è del popolo veneto anche se presente solo in minoranza;
considerando che questa Autorità Giudiziaria "Tribunale del Popolo Veneto" è stata istituita direttamente dal popolo veneto in Borgoricco di Padova in data 26 settembre 1999;
avendo il "Tribunale del Popolo Veneto" "tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta gli riconosce." e dovendo il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto denunciare e porre sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza nella piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo veneto;
poiché le istituzioni autodecise dai veneti non possono essere cancellate mentre la Repubblica Italiana e le sue emanazioni territoriali (regioni, province, comuni, enti locali ecc.) devono ad esse attivamente fare promozione;
il presidente decreta
(sovranità dell'ordinamento giuridico veneto e delle istituzioni venete)
ogni norma ordinaria (leggi,decreti,ordinanze e sentenze) emanata dal Governo del Popolo Veneto e la giurisprudenza di questo Tribunale del Popolo Veneto, essendo norme derivanti da istituzioni di autogoverno veneto autodecise dai veneti, tali norme hanno il valore di legge della Repubblica Italiana e derogano tutte le norme dello Stato Italiano essendo le istituzioni emananti sovrane sui territori italiani appartenuti alla ex Repubblica Veneta detta la Serenissima, e tali leggi non possono essere derogate da alcuna istituzione italiana. Le leggi venete sono limitate provvisoriamente dalla salvaguardia dei diritti umana e dalla solidarietà cooperativa sanciti dalla Costituzione Italiana, sempre che tali diritti vengano rispettati in tutto il territorio repubblicano. Tali limiti decadranno scaduti i tempi tecnici necessari alla Repubblica Italiana per eliminare dalla sua costituzione l'unione forzata dell'art.5, obbligo dato dall'art.10 Costituzione Italiana che obbliga la Repubblica a conformarsi ai patti internazionali di cui alla L.n.881/1977 che garantiscono ai veneti la piena indipendenza in tutti i sensi.
Questo decreto ha valore di legge ordinaria con applicazione diretta di chiunque ed esecuzione immediata in quanto ai cittadini veneti ed alla nazione veneta devono essere garantiti i diritti umani innati dei popoli come stabilito al punto 2 dell'art.1 della carta "Statuto delle Nazioni Unite" ratificata con L.n.848 del 1957 . E' fatto obbligo a chiunque di rendere immediatamente pubblica in appositi albi protetti dal furto il presente decreto e rispettarlo in accordo ai divieti sanciti nella "Lista dei Crimini" del Popolo Veneto. Il presente decreto è allegato alla "Lista degli Usi" del Popolo Veneto.
In nome del Popolo Veneto, Loris Palmerini,
Presidente supplente al Tribunale del Popolo Veneto
Padova, 25 marzo 2000