Tribunale del Popolo Veneto



Ordinanza del Presidente
ai Prefetti o ai loro sostituti.

  1. considerando che ai sensi dell'articolo 2 della della legge Costituzionale n.340 del 1971 il popolo veneto è riconosciuto e ha diritto di autogoverno ove esso è presente;

  2. considerando che il sedicente "autogoverno veneto" dichiarato in Borgoricco di Padova il 27 luglio 1999 ai sensi dell'art.2 della L.n.340/1971 è anche il "Governo del Popolo Veneto" autodeterminato ai sensi dei patti internazionali recepiti dalla L.n.881 del 1977 e per legge italiana e naturale il Governo del Popolo Veneto ha sovranità politica, amministrativa e legislativa sul territorio dell'Italia della ex Veneta Repubblica Serenissima e su tale territorio tali potestà sono del popolo veneto anche dove è solo una minoranza;

  3. riconosciuta nella legge la piena competenza territoriale e nazionale delle istituzioni di autogoverno veneto nelle province di Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza ed in tutti i territori appartenenti alla Repubblica Serenissima al momento della Sua caduta nel 1797;

  4. stante la invalidità del referendum del 1886 perché mancante del requisito della libera espressione del popolo veneto come da trattato di cessione dall'Austria al Regno d'Italia del territorio delle Venezie;

  5. considerando che questa Autorità Giudiziaria "Tribunale del Popolo Veneto" è stata istituita direttamente dal popolo veneto in Borgoricco di Padova in data 26 settembre 1999 e riconosciuta la sua piena legittimità nella legge da parte del Magistrato di Sorveglianza c/o il Tribunale di Padova nel decreto n.21/2000 reg.ist. l.n.165/1998 del 09/03/2000;

  6. avendo il "Tribunale del Popolo Veneto" "tutte le competenze e giurisdizione che la legge veneta gli riconosce." e dovendo il Presidente del Tribunale del Popolo Veneto denunciare e porre sotto esame le violazioni di diritti umani di cui viene a comunque a conoscenza nella piena indipendenza dal potere politico e in nome del popolo veneto ed agire in sua difesa;

  7. poiché le istituzioni autodecise dai veneti non possono essere cancellate da organismi Italiani e la Repubblica Italiana con le sue emanazioni territoriali (regioni, province, comuni, enti locali, prefetture, tribunali ecc.) devono promuovere con il massimo delle risorse disponibili le istituzioni di autogoverno dei veneti come disposto dei patti internazionali recepiti dalla L.n.881 del 1977;

  8. poiché l'art.10 della Costituzione Italiana obbliga la Repubblica Italiana a conformarsi ai patti internazionali di cui alla L.n.881/1977 che garantiscono ai veneti la piena indipendenza in tutti i sensi, con il diritto di indipendenza come Stato autonomo e sovrano e nella forma politica solo da essi stessi voluta obbligando la Repubblica italiana a prendere ogni misura necessaria alla realizzazione di tale diritto;

  9. poiché ogni norma emanata dal Governo del Popolo Veneto (leggi,decreti,ordinanze e sentenze) e la giurisprudenza di questo Tribunale del Popolo Veneto (sentenze, ordinanze, decreti del presidente), sono prodotte da istituzioni di autogoverno veneto autodecise dai veneti ai sensi delle leggi internazionali recepite dall'Italia e per tanto emananti istituzioni sovrane sui territori italiani appartenuti alla ex Repubblica Veneta detta la Serenissima (sentenza nr.1 del 25/03/2000 Trib.del Pop.Veneto);

  10. dato che le leggi venete non possono essere derogate o non applicate da alcuna istituzione o persona italiana nel territorio interessato poiché tale deroga sarebbe una violazione dei diritti umani protetti dall'art.2 Costituzione e di fatto sarebbe la eversione della Costituzione Italiana e costituirebbe atto di guerra dello Stato Italiano a danni delle sovrane istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto e per lo Stato Italiano hanno il valore di legge della Repubblica Italiana e derogano tutte le sue norme;

  11. stante la autodeterminazione della Costituente per lo Stato Veneto da Parte dell'Autogoverno Veneto in data 04 giugno 2000 con imminente proclamazione di piazza ad opera di migliaia di agenti di polizia veneta;

  12. visti i decreti di coordinamento del Governo del Popolo Veneto in data 04 giugno 2000;

(decolonizzazione dello Stato Italiano nel territorio dei veneti)

  1. il presente decreto interessa i territori delle province di Belluno, Bergamo, Brescia, Crema, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza e tutti i territori in Italia parte della Serenissima Repubblica Veneta alla data del 1797;

  2. la frontiera politica ed amministrativa dell'Autogoverno Veneto ed i confini del Territorio Veneto è quella determinati dei territori interessati e, dietro referendum, allargata ai territori della Repubblica Italiana appartenuti alla antica Repubblica di Venezia per almeno 50 anni indipendentemente dal periodo storico compreso il Lombardo-Veneto ceduto dall'Austria in virtù del trattato di cessione al Regno d'Italia;

  3. tutte le amministrazioni italiane presenti nei territori interessati seguono le direttive organizzative della Autorità Giudiziaria del Tribunale del Popolo Veneto e seguono le direttive politiche del Governo del Popolo Veneto; i Prefetti italiani delle province interessate devono mettersi a immediata disposizione del Governo del Popolo Veneto, notificando tutti gli altri prefetti del presente decreto;

  4. le forze di Polizia e di Pubblica Sicurezza devono seguire ed applicare soltanto le direttive emanate dal Governo del Popolo Veneto secondo le leggi venete emanate e pubblicate nel sito internet http://www.repubblica.org/governo/veneto/ ;

  5. i dipendenti delle amministrazioni ex-italiane (comprese le amministrazioni con funzioni di ordine pubblico) che vogliono conservare la qualifica, le funzioni, e gli emolumenti acquisiti devono fare domanda scritta di "riconoscimento della carriera" al superiore diretto o facente funzioni entro 72 ore, avendo cura di inviare copia della domanda in raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede del Governo Veneto (v. Roma 56, Borgoricco - Padova), includendo nella busta una domanda di ottenimento della cittadinanza veneta specificando "per motivi speciali";

  6. i prefetti o facenti funzioni del Ministero dell'interno Italiano, i Questori ed i vice Questori della Polizia di Stato italiana, i Generali Militari dello Stato Maggiore, i responsabili Comandanti provinciali dei Carabinieri e tutti i responsabili di Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria o della Guardia di Finanza devono presentarsi direttamente o tramite un loro mandatario con delega scritta al Presidente del Governo del Popolo Veneto, dimostrando le loro generalità e ponendosi al suo servizio immediatamente e facendo giuramento scritto e firmato di fedeltà al Governo del Popolo Veneto ed alla bandiera del Popolo Veneto oppure devono dimettere immediatamente le proprie funzioni ad un diretto dipendente e possono ottenere la pensione e l'immunità diplomatica dal Governo Veneto secondo la loro funzione attuale se ne fanno domanda;

  7. i militari non veneti dell'esercito italiano hanno diritto di fare domanda e devono essere immediatamente trasferiti al di fuori del territorio veneto, ma possono ottenere la cittadinanza veneta facendone domanda e giurando fedeltà alla Istituzioni Venete; i non veneti comandanti di caserme venete devono chiedere il trasferimento presso l'esercito dello Stato Italiano; la nazionalità si determina dalla parola dell'interessato o nel dubbio dalla residenza;

  8. le amministrazioni ex-italiane o loro organi aventi funzioni di ordine pubblico sono sottoposte alle dipendenze del Governo Veneto; gli agenti di PS che hanno fatto domanda di riconoscimento della carriera assumo la qualifica di Agente Veneto di PS;

  9. gli Agenti Veneti di PS che ravvisassero in loro superiori comportamenti difformi dalle direttive di questo decreto devono segnalare il fatto appena possibile direttamente al Presidente del Tribunale del Popolo Veneto o a un membro del Governo Veneto ed agire per la difesa del diritto di autodeterminazione dei veneti secondo le direttive di tali autorità, anche eseguendo l'arresto in flagranza di reato se necessario ai sensi dell'art.1 della "Lista dei Crimini veneti" o in subordine ai sensi degli articoli 266,270-bis e 283 del Codice Penale Italiano;

  10. tutti i beni dello Stato Italiano e dei suoi ministeri e dei suoi enti territoriali presenti nel territorio veneto ritornano di proprietà del Popolo Veneto e vengono amministrate dal Tribunale del Popolo Veneto sotto direzione del Governo del Popolo Veneto; fra tali beni sono comprese le quote societarie, i crediti degli enti dello Stato Italiano, i versamenti IVA ed ogni tassa versata a partire dal 1 agosto 1999, i beni appartenuti alla Ex-Repubblica di Venezia dati all'Italia in amministrazione sin dal 1866;

  11. i cittadini veneti ex dipendenti di amministrazioni italiane che venissero molestati in qualunque modo per le loro opinioni legittime o per il rispetto del processo di autodeterminazione, devono denunciare il fatto ad un agente di Veneto di PS o direttamente in una qualunque istituzione veneta;

  12. i presidenti delle amministrazioni regionali interessate della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia debbono optare per la competenza per il solo territorio veneto o venire sostituiti dai primi non eletti la cui elezione non sia nulla;

  13. il Governo del Popolo Veneto succede nei diritti di contratti regolarmente stipulati dall'amministrazione italiana per oggetti di interesse pubblico che vengono bloccati fino a esecuzione della presente sentenza;

  14. il presente decreto non esclude ulteriori rivendicazioni del Governo del Popolo Veneto ma esclude che l'oggetto di questo decreto possa essere ceduto in qualunque maniera;

  15. il Governo Italiano o i suoi facenti funzioni restano obbligati al rimborso di tutte le somme sborsate dagli abitanti nel territorio di Autogoverno dei Veneti, dai Comuni, stabilimenti pubblici, emolumenti per il clero casse pubbliche e casse popolari, a titolo di cauzione o depositi o consegne;

  16. il Governo del Popolo Veneto è tenuto a riconoscere e confermare in tutte le loro disposizioni e per tutta la loro durata le concessioni delle vie ferrate e stradali accordate dal Governo Italiano sul territorio di Autogoverno veneto, ma il diritto di devoluzione di dette vie è riconosciuto al Governo dei Veneti fatte salve la riparazione dei danni anche economici comunque già subiti;

  17. le caserme, le stazioni di polizia e di ogni forza pubblica, le carceri tutte gli stabilimenti e gli edifici pubblici ex-italiani presenti nel territorio veneto devono innalzare la bandiera del Popolo Veneto in un apposito pennone visibile e in bella mostra, eventualmente sostituendo altra bandiera compresa quella della Unione Europea o quella della Repubblica Italiana qualora non fosse disponibile un pennone supplementare; la bandiera del popolo veneto deve godere del miglior posto di esposizione disponibile, e deve esserne curato il buon stato da parte di chiunque, ma la responsabilità penale della mancata o cattiva esposizione della bandiera è dell'amministratore di ciascun ente se egli non ha vigilato;

  18. i detenuti italiani nelle carceri venete hanno diritto di fare domanda e di essere immediatamente trasferiti in territorio dello Stato Italiano per completare la detenzione; i detenuti veneti in carceri italiane debbono venire richiesti in trasferimento dai direttori di carceri veneti salvo opposizione dell'interessato;

  19. i detenuti veneti per reati politici condannati dallo Stato Italiano sono immediatamente liberati e devono presentarsi per la vigilanza al Tribunale del Popolo Veneto al quale vengono sottoposti; sono considerati detenuti veneti per reati politici anche gli appartenenti al cosiddetto commando dei Serenissimi che assaltarono il Campanile di S.Marco a Venezia nel maggio 1997 in quanto il loro diritto di autodeterminazione è stato negato;

  20. le pensioni regolari dei residenti in territorio veneto da almeno 10 anni senza distinzioni d'origine continueranno a rimanere acquisite ai loro titolari e verranno in avvenire pagate dal Governo dal Popolo Veneto;

  21. gli archivi dei territori veneti contenenti i titoli e le proprietà, i documenti amministrativi e civili, e di giustizia e di segreti politici, come pure i documenti politici e storici o comunque appartenuti alla Repubblica di Venezia devono essere consegnati nella loro integrità al responsabile nominato indicato dal Governo del Popolo Veneto e stessa sorte per i beni storici e artistici gli oggetti d'arte e di scienza, i brevetti industriali e le opere dell'ingegno;

  22. i prefetti italiani del territorio interessato devono comunque vigilare sul buon svolgimento del processo di decolonizzazione dando ad esso ogni priorità ed il massimo di risorse disponibili, anche intercedendo presso il governo italiano perché restituisca i soldi non legittimamente presi come IRPEF, IRPEG ed IVA sin dal 1 agosto 1999 e ne stanzi ulteriori per questo scopo;

  23. nei territori interessati, il Governo dello Stato Italiano è responsabile per i danni consequenziali alla mancata esecuzione del presente decreto da parte dei suoi funzionari o persone da esso nominate, qualora non fosse possibile il risarcimento del danno dalle singole persone;

  24. il Governo del Popolo Veneto è richiesto di decretare pene dettagliate e sanzioni pecuniarie aggiuntive per la mancata esecuzione del presente decreto, considerando la equipollenza del reato all'art 283 del C.P. Italiano.

  25. sono esclusi dal presente decreto i diritti dello Stato Veneto e dei particolari da farsi valere con i mezzi idonei;

Questo decreto ha valore di legge ordinaria con applicazione diretta ed esecuzione immediata. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla e di renderla immediatamente pubblica in maniera idonea .

In nome del Popolo Veneto, Loris Palmerini,

Presidente supplente al Tribunale del Popolo Veneto

Padova, 05 Luglio 2000