Tribunale del Popolo Veneto


ORDINANZA

Esecutiva dalle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2000.


Questa Autorità Giudiziaria istituita dal popolo veneto (riconosciuto dall'art.2 della legge n.340/1971 del 1971) secondo le disposizioni di cui ai patti internazionali recepiti con legge n.881 del 1977:


VERIFICATO



Il provvedimento è urgente con esecuzione immediata in quanto ai cittadini veneti nelle province indicate vengono negati i diritti umani di una amministrazione imparziale alla quale hanno diritto, e per tanto ogni ritardo ingiustificato nella esecuzione di questa ordinanza è suscettibile di incorrere nel fattispecie di crimine di cui all'art.1 della "Lista dei Crimini" del Governo autonomo (autogoverno) del Popolo Veneto, oltre ad essere violazione dell'art.2 e 6 della Costituzione Italiana. Per ogni danno procurato e per i costi sostenuti dalla amministrazione veneta dalla abusiva trasmissione saranno responsabile in proprio i giornalisti inadempienti, i direttori responsabile e la proprietà indipendentemente dalla forma societaria.


Ogni ricorso contro l'ordinanza può essere inviata o presentata entro 72 ore alla sede del Tribunale del Popolo Veneto, v.rossi, 73 - 35030 Rubano di Padova

Gli ufficio sono aperti dalle 8.00 alle 20.00 dal Lunedì al Sabato.

Il portiere è raggiungibile al numero 0347 1416187.


E' disposta la immediata pubblicazione della presente ordinanza perché esecutiva dalle ore 12 del giorno 29 giugno 2000.


Per conto del Popolo Veneto,

Loris Palmerini,

Presidente supplente presso il Tribunale

Padova, 29 giugno 2000