Tribunale
del Popolo Veneto
ORDINANZA
Esecutiva dalle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2000.
Questa Autorità Giudiziaria istituita dal popolo veneto (riconosciuto dall'art.2 della legge n.340/1971 del 1971) secondo le disposizioni di cui ai patti internazionali recepiti con legge n.881 del 1977:
visto il "Verbale in
italiano della Assemblea del popolo veneto in data di domenica 26
settembre 1999";
avendo il "Tribunale del
Popolo Veneto" "tutte le competenze e giurisdizione che la
legge veneta gli riconosce." (legge istitutiva);
riconosciuta
nella legge la piena legittimità da parte del Magistrato di
Sorveglianza c/o il Tribunale di Padova nel decreto n.21/2000
reg.ist. l.n.165/1998 del 09/03/2000;
riconosciuta
nella legge la piena competenza territoriale e nazionale del
Tribunale del Popolo Veneto nelle province di Belluno, Bergamo,
Brescia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona
e Vicenza;
VERIFICATO
che con decreto del 04 giugno
2000 (pubblicato il 10 giugno) il Governo dell'autogoverno veneto ha
dato 15 giorni di tempo per chiedere nuova concessione ai possessori
di antenne di emissione per telecomunicazioni;
che le concessioni per
telecomunicazioni hanno l'obbligo di effettuare almeno 2 ore
giornaliere di informazione pubblica e delle autorità
pubbliche;
che
la comunicazione pubblica impone l'obbligo di rendere pubblica le
ordinanze delle autorità legittime e che nessuna pubblica
amministrazione può essere esclusa dal diritto di comunicare
come già sancito nel diritto italiano dalla Corte
Costituzionale;
che con normativa del Governo
del popolo veneto il pagamento delle tasse IRPEF, IRPEG, ILOR, IRAP
e di circolazione è stato rinviato al 11 novembre 2000 in
tutti i territori in Italia della ex Serenissima Repubblica Veneta;
che attualmente la
informazione al cittadino risulta insufficiente o assente riguardo
la legge che gli impone di pagare le tasse al governo veneto
notiziandolo che tale obbligo non viene assolto dal pagamento a enti
di amministrazione italiana;
che la competenza per il
sequestro o l'abbattimento di impianti di telecomunicazione non
autorizzati è assegnata a questa autorità giudiziaria
Tribunale del Popolo Veneto;
che le attività
economiche e le professionalità devono essere salvaguardate
fino a quando non contrastino con le necessità primarie della
comunità e con i diritti umani;
tutto considerato in legge
E' ORDINATO
nelle province di Belluno,
Bergamo, Brescia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine,
Venezia, Verona e Vicenza, le concessioni di trasmissione
radiotelevisiva sono decadute e devono essere rinnovate;
devono ottenere
l'autorizzazione alla trasmissione tutte le aziende che effettuano
trasmissioni radio televisive o di telefonia mobile sulle province
indicate indipendentemente dal territorio dove esse hanno sede
legale;
per le le aziende che
intendano richiedere concessione al Tribunale del Popolo Veneto o al
Governo Veneto, la scadenza del termine per effettuare domanda di
concessione è prorogato di ulteriori giorni 3;
le
aziende che non intendono richiedere concessione è prorogato
di ulteriori giorni 3 devono interrompere immediatamente ogni
telecomunicazione oppure trasmettere soltanto l'immagine muta o il
solo parlato del seguente testo:
"Le trasmissioni sono
interrotte per disposizione del Tribunale del Popolo Veneto,
Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge n.881/1977 e art.2
L.n.340/1971 - autodeterminazione dello Stato Veneto";
le
aziende che intendo chiedere concessione possono continuare la
normale programmazione in attesa di concessione, ma ogni
trasmissione di notizie giornalistiche e di attualità e
comunque almeno ogni 3 ore devono dare la seguente notizia:
"E'
iniziata la autodeterminazione dello Stato Veneto, i territori in
italia della Ex-Repubblica Serenissima sono Governati dal legittimo
Autogoverno del Popolo Veneto di cui all'articolo 2 della legge
n.340 del 1971. I residenti nelle province di Belluno, Bergamo,
Brescia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona
e Vicenza non devono effettuare il pagamento delle tasse IRPEF,
IRPEG, ILOR, IRAP e della tassa di circolazione poiché il
pagamento è stato posticipato al 11 novembre 2000. La
legge impone di pagare le tasse al Governo Veneto e tale obbligo non
viene assolto dal pagamento a enti di amministrazione italiana. Le
leggi dell'autogoverno veneto sono pubblicate sul sito internet
www.repubblica.org/governo/veneto,
mentre altre informazioni possono essere richieste al numero di
telefono 049/57XXXXXX. Ogni amministrazione pubblica ex italiana ha
l'obbligo di "promuovere l'attuazione del
diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto,
in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni
Unite" sancito dal par.3 art.2 del
"Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici"
ratificato con la L.n.881/1977 dalla Repubblica Italiana. Vi daremo
ulteriori informazioni.";
Ai sensi dei patti fatti legge n.881 del 1977, gli enti operanti per
conto dello Stato Italiano, sono obbligati per lo Stato a promuovere
e riconoscere legittimità a questa A.G. Veneta poiché
"Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che
sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e
di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere
l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e
rispettare tale diritto,"
e per tanto a rispettare questa ordinanza;
il Presidente del Tribunale della giustizia italiana nelle province
indicate deve disporre immediato sequestro cautelare di tutte le
aziende che continuassero a effettuare programmazione in violazione
delle presente ordinanza, facendo interrompere ogni trasmissione e
disattivare l'impianto agli operatori in loco o facendo interrompere
l'alimentazione elettrica presso la società fornitrice
competente;
sono destinatari della presente ordinanza anche le aziende con
partecipazione o di proprietà dello Stato Italiano.
Il provvedimento è urgente con esecuzione immediata in quanto ai cittadini veneti nelle province indicate vengono negati i diritti umani di una amministrazione imparziale alla quale hanno diritto, e per tanto ogni ritardo ingiustificato nella esecuzione di questa ordinanza è suscettibile di incorrere nel fattispecie di crimine di cui all'art.1 della "Lista dei Crimini" del Governo autonomo (autogoverno) del Popolo Veneto, oltre ad essere violazione dell'art.2 e 6 della Costituzione Italiana. Per ogni danno procurato e per i costi sostenuti dalla amministrazione veneta dalla abusiva trasmissione saranno responsabile in proprio i giornalisti inadempienti, i direttori responsabile e la proprietà indipendentemente dalla forma societaria.
Ogni ricorso contro l'ordinanza può essere inviata o presentata entro 72 ore alla sede del Tribunale del Popolo Veneto, v.rossi, 73 - 35030 Rubano di Padova
Gli ufficio sono aperti dalle 8.00 alle 20.00 dal Lunedì al Sabato.
Il portiere è raggiungibile al numero 0347 1416187.
E' disposta la immediata pubblicazione della presente ordinanza perché esecutiva dalle ore 12 del giorno 29 giugno 2000.
Per conto del Popolo Veneto,
Loris Palmerini,
Presidente supplente presso il Tribunale
Padova, 29 giugno 2000