Tribunale del Popolo Veneto
Costituio da l'autorità conpetente ai sensi de l'art.2 L.n.340/1971 e L.n.881/1977



Art.1 dei CRIMINI veneti  

“Chiunque neghi un diritto civile o politico riconosciuto nel “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ” o nel “Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali” emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni Unite viene condannato al risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi.”


Nel rispetto dell'interesse collettivo è riconosciuto al Governo del popolo Veneto il potere di grazia e condono.


informazioni

Aggioornato al 27/3/2000
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