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Strumenti giuridici internazionali per i diritti umani

Sistema Onu | Sistema Consiglio d'Europa-Unione europea | Sistema Interamericano | Sistema Africano


Patto internazionale sui diritti civili e politici

Il Patto, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, è entrato
in vigore nel diritto internazionale il 23 marzo 1976.
E' stato ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978; reso esecutivo con legge
25.10.1977, n. 881.
Ratifiche al 1996: 134




Preambolo

Gli Stati parti del presente Patto

Considerato che, in conformità ai princìpi enunciati nello Statuto delle
Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona
umana;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, I'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e
politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito
soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di
godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici,
sociali e culturali
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di
promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà
dell'uomo;
Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e
verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di
promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nd presente Patto;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA


ART. 1. 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In
virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e
perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente
delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio
degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale,
fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale In
nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di
sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono
responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in
amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di
autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle
disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite.

PARTE SECONDA


ART. 2. 1. Ciascuno degli Stati parti dd presente Patto si impegna a
rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio
e siano sottoposti dla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nd presente
Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il
sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione,
l'origine. nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi
altra condizione.
2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in
armonia con k proprie procedure costituzionali e con le disposizioni dd
presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro
genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel
presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e
d'altro genere, in vigore.
3. Ciascuno degli Stati parti dd presente Patto s'impegna a:
a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal
presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricor-
so, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone
agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o
legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento
giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare
le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;
c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi
pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

ART. 3. Gli Stati parti dd presente Patto s'impegnano a garantire agli
uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e
politici enunciati nd presente Patto.

ART. 4. 1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza
della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del
presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi
imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo
esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi
imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una
discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore sul sesso, sulla
lingua, sulla religione o sull'origine sociale.
2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8
(paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.
3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga
deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle
Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni
alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provato la deroga. Una
nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in
cui la deroga medesima viene fatta cessare.

ART. 5. 1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata
nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di
intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei
diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in
misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti
o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi,
convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto
che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

PARTE TERZA


ART. 6. 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto
deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente
privato della vita.
2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza
capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in
conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e
purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né
con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di
genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza
definitiva resa da un tribunale competente.
3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio resta
inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte
del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in
base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del
delitto di genocidio.
4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la
commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della
pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.
5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi
dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne
incinte.
6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare
o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del
presente Patto.

ART. 7. Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può
essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o
scientifico.

ART. 8. 1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù, la schiavitù e la
tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.
2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.
3. a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od
obbligatorio;
b) La lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel
senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con
la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai
lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;
c) L'espressione <lavoro forzato o obbligatorio>, ai fini del presente
paragrafo, non comprende:
i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla
lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base
a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale
decisione, sia in libertà condizionata
ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa
l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli
obiettori di coscienza;
iii)qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che
minacciano la vita o il benessere di comunità
iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.

ART. 9. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria
persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno
può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la
procedura previsti dalla legge.
2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo
arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia
di qualsiasi accusa mossa contro di lui.
3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere
penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra
autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto
ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La
detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola,
ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la
comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del
processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.
4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha
diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza
indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale,
possa ordinare il suo rilascio.
5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto
ad un indennizzo.

ART. 10. 1, Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere
trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona
umana.
2. a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai
condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro
condizione di persone non condannate;
b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso
deve esser giudicato il più rapidamente possibile.
3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che
abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione
sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser
loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

ART. 11. Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in
grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

ART. 12. 1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato
ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in
quel territorio.
2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.
3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione,
tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per
proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità
pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri
diritti riconosciuti dal presente Patto.
4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel
proprio paese.

ART. 13. Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato
parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una
decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano
imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far
valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio
caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone
specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi
ad esse a tal fine.

ART. 14. 1. Tutti sono uguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia.
Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un
tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge,
allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli
venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un
giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a por-
te chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza
nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della
vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente
necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità
nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza
pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo
che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su
controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.
3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena
eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una
lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi- dell'accusa a lui
rivolta;
b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa
ed a comunicare con un difensore di sua scelta;
c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o
mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore,
ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse
della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo
gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la
citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni
dei testimoni a canco;
f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non
comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
g) a non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi
colpevole.
4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e
dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.
5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento
della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di
seconda istanza in conformità della legge.
6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e
successivamente tale condanna viene annullata, owero viene accordata la
grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che
era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato
una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in
conformità alla legge, a meno che non venga provato che la mancata
scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in
parte.
7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un
reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva
in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.

ART. 15. 1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al
momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il
diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta
una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la
condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in
cui furono commessi, costituivano reati secondo i princìpi generali del
diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

ART. 16. Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della
sua personalità giuridica.

ART. 17. 1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o
illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella
sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua
reputazione.
2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o offese.

ART. 18. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione. Tale diritto include la libertà di manifestare, individualmente o
in comune con altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il
proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e
nell'insegnamento.
2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la
sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può
cssere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che
siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico
e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà
fondamentali.
4. Gli stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei
genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e
morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

ART. 19. 1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie
opinioni.
2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto
comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto,
attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo
di sua scelta.
3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo
comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sotto-
posto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite
dalla legge ed essere necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della
sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale
pubbliche.
ART. 20. 1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata
dalla legge.
2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca
incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve esser
vietato dalla legge.
ART. 21. E riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale
diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in
conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica,
nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine
pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche, o gli altrui diritti e
libertà.

ART, 22. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include
il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri
interessi.
2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne
quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società
democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, de~la sicurezza
pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche
o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre
restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze
armate e della polizia.
3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della
Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale a adottare
misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla
menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare
tale pregiudizio.

ART. 23. 1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e
ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini
e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.
3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a
garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In
caso di scioglimento,. deve essere assicurata ai figli la protezione
necessaria.

ART. 24. 1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza,
il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la
condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che
richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e
dello Stato.
2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un
nome.
3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

ART. 25. Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna
delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni
irragionevoli:

a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o
attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di essere eletto,
nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale
ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della
volontà degli elettori; c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza,
ai pubblici impieghi del proprio paese.

ART. 26. Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A
questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e
garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni
discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la
religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o
sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

ART. 27. In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o
linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere
privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e
praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli
altri membri del proprio gruppo.

PARTE QUARTA


ART. 28. 1. E istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui
innanzi, nel presente Patto, come <<il Comitato>). Esso si compone di diciotto
membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.
2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i
quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta
competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sarà tenuto conto
dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi
esperienza giuridica.
3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo
individuale.

ART. 29. 1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una
lista di persone che posseggono le qualità stabilite dall'articolo
28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente
Patto.
2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due
persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.
3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

ART. 30. 1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data
di entrata in vigore del presente Patto.
2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato,
salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in
conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita
per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre
mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine
alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati
parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente
Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede
dell'Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai
due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del
Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la
maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

ART. 31. 1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello
stesso Stato.
2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione
geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di
civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

ART. 32. 1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro
anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il
mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due
anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno
tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo
30.
2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle
disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

ART. 33. 1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del
Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa
diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato
ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara
vacante il seggio occupato da detto membro.
2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il
Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni
Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o
dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

ART. 34. 1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo
33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei
mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle
Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono
entro due mesi designare dei candidati, in conformità all'articolo 29, per
ricoprire il seggio vacante.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine
alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del
presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in
conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.
3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in
conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato
del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del
predetto articolo.

ART. 35. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui
fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale,
avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

ART. 36. Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del
Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa
svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

ART 37. 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima
riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.
2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste
dal proprio regolamento interno.
3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni
Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

ART. 38. Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare
in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni
in modo imparziale e coscienzioso.

ART. 39. 1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un
periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve
tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti: a) Il quorum è di
dodici membri; b) Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei
membri presenti.

ART. 40. 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare
rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai
diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel
godimento di tali diritti:
a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a
ciascuno degli Stati parti;
b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.
2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite,
che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i
fattori e le difficoltà che influiscano sull'applicazione del presente Patto.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col
Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di
quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro
competenza.
4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente
Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni
generali. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale
tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati
parti del presente Patto.
5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato
i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4
del presente articolo.

ART. 41. 1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi
momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del
Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte
pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal
presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere
ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia
dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne la competenza del
Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante
uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni
ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:
a) Se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non
applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla
questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro
tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa
pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o
altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero
includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e
ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili.
b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione
iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con
soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro
hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al
Comitato sia all'altro interessato. c) Il Comitato può entrare nel merito di
una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i
ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai
princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma
non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi. d)
Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato
tiene seduta a porte chiuse. e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il
Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati,
allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata
sul rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal
presente Patto. f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può
chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi
informazione pertinente. g) Gli Stati parti interessati di cui alla lettere b),
hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata
dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in
entrambe le forme. h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro
dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):
i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla
lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei
fatti e della soluzione raggiunta;
ii) Se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate
alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei
fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali
presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto.
Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessa
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci
Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al
paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli
Stati parti presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, che ne
trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere
ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario
generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che
formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo;
nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il
Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione,
salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova
dichiarazione.

ART. 42. 1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità
all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti
interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può
designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi
come <la Commissione>>). La Commissione mette i suoi buoni uffici
a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una
soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Pat-
to,
ó) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con
gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro
tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di
essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo
sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a
maggioranza dei due terzi.
2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale.
Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno
Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non
abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.
3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento
interno.
4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle
Nazioni Unite owero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse
possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere
stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale
delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.
5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servigi anche alle
commissioni nominate in base al presente articolo.
6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a
disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati
parti interessati di fornire ogni altra informazione pertinente.
7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un
termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la
Commlsslone presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia
trasmesso agli Stati parti interessati:
a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione
entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a
qual punto si trovi l'esame della questione medesima;
b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul
rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione
si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui
si è pervenuti;
c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la
Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti
di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati,
nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione
amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e
un verbale delle osservazioni orali presentate dagli stati parti interessati;
d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera
c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto,
debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i
termini del rapporto della Commissione.
8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del
Comitato previste all'art. 41.
9 Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti
uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal
Segretario generale delle Nazioni Unite.
10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se
occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti
interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9
del presente articolo.

ART. 43. I membri del Comitato e i membri delle commissioni di
conciliazione ad hoc che possano essere designati ai sensi dell'articolo 42
hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità
riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono
enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le
immunità delle Nazioni Unite.

ART. 44. Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano
senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai
sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle
Nazioni Unite e degli istituti specializzati; e non impediscono agli Stati parti
dd presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una
controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in
vigore tra loro.

ART. 45. Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni
anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue
attività.

PARTE QUINTA


ART. 46. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in
senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli
statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei
vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle
questioni trattate nel presente Patto.

ART. 47. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in
senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre
pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.
Parte sesta

ART. 48. 1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle
Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati di
ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché
di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli
indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di
adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che
abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di
ogni strumento di ratifica o di adesione.

ART. 49. 1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del
deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del
trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi
aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di
ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la
data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di
adesione.

ART. 50. Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o
eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali

ART. 51. 1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un
emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di
emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di
informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli
Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un
terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il
Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni
Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti
e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle
rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli
Stati parti, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle
disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che
essi abbiano accettato.

ART. 52. Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del
paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite
informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:
a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di
adesione depositati in conformità all'articolo 48;
b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità
all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai
sensi dell'articolo 51.

ART. 53. .1 Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese russo e
spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni
Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate
del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.


Strumenti giuridici internazionali per i diritti umani

Sistema Onu | Sistema Consiglio d'Europa-Unione europea | Sistema Interamericano | Sistema Africano