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giuridici internazionali per i diritti umani
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Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
Il Patto, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, è
entrato in
vigore nel diritto internazionale il 3 gennaio 1976.
Ratificato dall'Italia il 15.09.1978; ordine d'esecuzione dato con legge
25.10.1977 n. 881
Raticfiche al 1996: 134
Preambolo
Gli Stati del presente patto,
Considerando che, ín conformità ai principi enunciati nello
Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili,
costituisce ií fondamento delle libertà, della giustizia e
della pace nel mondo;
Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla
persona umana;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà
dal timore e dalla miseria può essere conseguito soltanto se vengono
create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti
economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili
e politici
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo
di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle
libertà dell'uomo;
Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri
e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a
sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente
Patto;
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
ART. 1. 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù
di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e
perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente
delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio
degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata
sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun
caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili
dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione
fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione
dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni
dello Statuto delle Nazioni Unite.
PARTE SECONDA
ART. 2. 1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare,
sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale,
specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse
di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi
appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la
piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti
in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna sia essa
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione
politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione
economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
3. I paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo
e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura
essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti
economici riconosciuti nel presente Patto.
ART. 3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli
uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i
diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.
ART 4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare
il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato
potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano
stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile
con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere
generale in una società democratica.
ART. 5. 1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata
nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o individuo
di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere
uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto.
2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti
o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti
o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente
Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.
PARTE TERZA
ART. 6. 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al
lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità
di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e
prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.
2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà
prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno
programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché
l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante
sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo in
condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed
economiche degli individui.
ART. 7. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali
garantiscano in particolare:
a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
i) un equo salario ed una eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore,
senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite
alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini,
con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;
ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità
delle disposizioni del presente Patto;
b) la sicurezza e l'igiene del lavoro; c) la possibilità uguale per
tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore
appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità
di servizio e delle attitudini personali d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché
la remunerazione per i giorni festivi.
ART. 8. 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire:
a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e
di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite
dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri
interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può
essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che
non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse
della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei
diritti e delle libertà altrui; b) il diritto di sindacati di formare
federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire
organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi; c) il diritto dei
sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre
limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una
società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine
pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui d)
il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità
alle leggi di ciascun Paese.
2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio
di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia
o dell'amministrazione dello Stato.
3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti
della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale,
ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste
dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare
tale pregiudizio.
ART. 9. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.
ART. 10. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:
1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono
essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale
della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando
essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di
figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso
dei futuri coniugi.
2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo
di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno
beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo
accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in
favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna
per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti
devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro
impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro
salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo,
deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare
limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera
infantile sarà vietato e punito dalla legge.
ART. 11. 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di
ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la loro
famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati,
nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita.
Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di
questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione
internazionale, basata sul libero consenso.
2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale
di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente
e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste
anche i programmi concreti, che siano necessarie:
a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione
delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze
tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della
nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire
l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;
b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari
mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi
importatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari.
ART. 12. 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di
ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale
che sia in grado di conseguire.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per
assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie
ai seguenti fini: a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità
infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli; b) il miglioramento
di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale; c) la profilassi,
la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali
e d'altro genere; c) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi
medici e assistenza medica in caso di malattia.
ART. 13. 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di
ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione
deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso
della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo
e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione
deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo
alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione,
la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali,
etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione
di questo diritto, riconoscono che: a) l'istruzione primaria deve essere
obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; b) l'istruzione secondaria
nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale,
deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò
idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione
gratuita; c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti
su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni
mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva
dell'istruzione gratuita; d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata
o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui
che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il
corso e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole
di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi
un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.
3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà
dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli
scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché
conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati
dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa
e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.
4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel
senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli
enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i princìpi
enunciati nel 1o paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione
impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono
essere prescritti dallo Stato.
ART. 14. Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne
parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano
o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà
e la gratuità dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed
approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine
di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato
dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita
per tutti.
ART. 15. 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di
ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale; b) a godere dei benefici
del progresso scientifico e delle sue applicazioni; c) a godere della tutela
degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica,
letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per
conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie
per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà
indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.
4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno
dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione
internazionale nei campi scientifico e culturale.
PARTE QUARTA
ART. 16. 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare,
in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti
sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di
conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.
2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni
Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame,
in conformità alle disposizioni del presente Patto;
b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli
istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi
inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti
istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino
questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi
statuti.
ART. 17. 1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro
rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito
dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati
interessati.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano
sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.
3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni
Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto,
non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà
sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.
ART. 18. In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto
delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi
con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro
di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni
del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività.
Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni
adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito
a tale attuazione.
ART. 19. Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione
dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni
di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi
ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli
16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti
specializzati in conformità all'art. 18.
ART. 20. Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati
interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni
su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'art. 19
o su qualunque menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri
in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo o in un documento
menzionato in tale rapporto.
ART. 21. Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando
in quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di
carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati
parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese
e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti
riconosciuti nel presente Patto.
ART. 22. Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all'attenzione
di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli
istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi
questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente
Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel
proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali
idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.
ART. 23. Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di
ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel
Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni,
l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l'organizzazione,
di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni
tecniche a fini di consultazione e di studio.
ART. 24. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata
in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli
statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive
dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo
alle questioni trattate nel presente Patto.
ART. 25. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata
in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre
pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.
PARTE QUINTA
ART. 26. 1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro
delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati,
di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia,
nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato
fra quelli indicati al paragrafo 2 del presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento
di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli
Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del
deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
ART. 27. 1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la
data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del
trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno
successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o
di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la
data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica
o di adesione.
ART. 28. Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione
o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.
ART. 29. 1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un
emendamento e depositarne un testo presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento
agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono
favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare
dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti
si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale
convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla
conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive
procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti
del presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti
per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli Stati parti rimarranno
vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento
anteriore che essi abbiano accettato.
ART. 30. Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo
5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà
tutti gli Stati indicati al paragrafo 2 di detto articolo:
a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e
di adesione depositati in conformità all'art. 26;
b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità
all'articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti
ai sensi dell'articolo 29.
ART. 31. 1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese,
russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi
delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche
del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 26.
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