Autogoverno
del Popolo Veneto Repubblica Italiana
Istituzioni costituite dal Popolo Veneto ai sensi
dell'art.2 L.n.340/1971 e L.n.881/1977
Nel 1971 la assemblea
costituente della REGIONE VENETO ha proposto al Parlamento
italiano il suo Statuto,che viene approvato con la legge n. 340 del
22 maggio 1971 e e promulgato dal Presidente della Repubblica
Saragat e il contro sigillo di Colombo.
L'art.2 della l.n.340/1971
è così testualmente scritto:
L' Autogoverno
del Popolo Veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche
e tradizioni della sua storia. La Regione concorre
alla valorizzazione del patrimonio culturale
e linguistico delle singole comunità.
In pratica a fianco alla
amministrazione della regione viene riconosciuto il popolo
veneto (territorialmente molto più esteso) ed il suo
diritto di autogoverno (elezione diretta di prefetti,
magistrati ecc).
Il
25 ottobre 1977 il Presidente della Repubblica Leone promulga la
legge n.881 che ratifica e rende esecutivi nella
Repubblica Italiana il Patto Internazionale relativo ai DIRITTI
ECONOMICI SOCIALI E CULTURALI ed il Patto internazionale
relativo ai DIRITTI CIVILI E POLITICI emanati dalle Nazioni
Unite nel dicembre 1966 e già in vigore internazionalmente dal
1976. I patti riconoscono il diritto di Autodeterminazione di
tutti i popoli e testualmente dice: Parte Prima
Articolo - 1 -
1-
Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù
di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto
politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale
e colturale.
2- Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli
possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie
risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla
cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del
mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un
popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3-
Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono
responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di
territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere
l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e
rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello
Statuto delle Nazioni unite.
La
repubblica italiana si è impegnata ancora nel 1996 a
rispettare tali leggi internazionali
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