Governo Autonomo del Popolo Veneto

Repubblica Italiana

Istituzione costituita dell'autogoverno competente

ai sensi dell'art.2 L.n.340/1971 e L.n.881/1977 e l'atto finale di Helsinki




Decreto 19 Giugno 2000 del Governo dei Veneti



Repubblica Italiana

Decreto del Governo dei Veneti ad applicazione immediata

Il Governo del Popolo Veneto, Governo delle 3 Venezie
- autorità primaria di autogoverno politico/economico/sociale del popolo veneto ai sensi delle leggi n.340/1971 e n.881/1977 nel territorio in Italia della ex Serenissima Repubblica
- autorità costituente dello Stato Veneto ai sensi delle leggi n.881/1977 e dell'eguale diritto di autodeterminazione del popolo veneto che lo Stato Italiano deve sempre rispettare sempre in conformità e gli scopi dello Stato delle Nazioni Unite e promuovere con il massimo di risorse.


visti:

a) la persistenza del problema dell'acqua alta nella città di Venezia ed il suo degrado strutturale;

b) la diffusione di sostanze tossiche e cancerogene nella laguna Veneta a seguito degli scavi di fanghi dalla zona industriale;

c) l'emergenza ecologica nel mare di Trieste e il fermo pesca;

d) le continue innondazioni nei comuni della Alta Padovana derivanti da usuali piogge;


il Governo dei Veneti Emana il seguente

DECRETO URGENTE

valido quanto la legge ordinaria, con applicazione immediata, composto da articoli 4 e punti nessuno

1) Le zone di cui alle precedenti lettere a,b,c,d sono dichiarate colpite da calamità naturale ed industriale;

2) nelle zone indicate, tutte gli enti aventi competenze in materia naturalistico, paesaggistica, della pesca, degli insediamenti industriali, delle idrovie, dell'ecosistema lagunare e degli scarichi industriali vengono sottoposti alla direzione politica/amministrativa del Governo del Popolo Veneto, ed i loro dirigenti devono presentarsi entro 15 giorni al Presidente del Governo Veneto a pena di decadenza dalle funzioni;

3) i danneggiati dai fenomeni indicati che rientrano nelle dette zone possono fare richiesta di risarcimento del danno subito al Governo del Popolo Veneto entro il 10 novembre 2000;

4) Tutte le competenze del Magistrato alle Acque e le facoltà di indagine e sanzione degli enti su menzionate sono sottoposte alla direzione del Tribunale del Popolo Veneto. Il Magistrato alle Acque deve presentarsi entro 15 giorni al Presidente del Tribunale Veneto a pena di decadenza dalle funzioni.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet
http://www.repubblica.org/governo/veneto ed allegata ad una lista idonea.
E' fatto obbligo a chiunque di rispettare questo decreto come legge della Amministrazione Autonoma del Popolo Veneto in tutti i territori delle Tre Venezie, parte in Italia della Ex-Repubblica Serenissima.
La sanzione delle violazioni di questa legge sono valutate secondo caso e giurisprudenza.


Indice Decreti


"In NESSUN CASO un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza."
punto 2 art.1 "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali" , adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 16/12/1966, ratificato dall'Italia il 15.09.1978; ordine d'esecuzione dato con legge n. 881 del 25.10.1977. "Pacta sunt Servanda", firmato un patto se ne diventa schiavi.

Aggiornamento 21 Jul 2000
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